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La scuola nella Finanziaria 2002

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La manovra finanziaria si compone, principalmente, di due provvedimenti, uno riguardante l’approvazione vera e propria del bilancio annuale e pluriennale e l’altro riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Ci occupiamo, in queste righe della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 285 alla G.U. n. 301, del 29 dicembre 2001.
L’articolo 22
sulle "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica" merita la nostra attenzione. Si ricorderà come il contenuto dell’articolato, nella sua prima stesura, suscitò non poche polemiche nel mondo scolastico per le modifiche che venivano apportate all’organizzazione scolastica, fu proclamato anche uno sciopero, e a dire il vero, qualcosa è sortito fuori dalle proteste, anche se l’impatto delle modifiche apportate è sempre molto consistente.
Ma le novità, introdotte durante il cammino percorso dalla legge, arrivano a partire dal comma ottavo che tratta del corso concorso per l’accesso alla dirigenza scolastica. In esso viene stabilito che il periodo di formazione, da svolgere dopo aver superato la selezione dei titoli ed il concorso di ammissione, ha la durata di nove mesi e prevede lo svolgimento di 160 ore di lezioni frontali e 80 ore di tirocinio con valutazione finale. Si ha l’impressione che comincino le grandi manovre per l’emanazione del primo corso concorso per l’accesso alla dirigenza scolastica.

Il comma successivo, il nono, si occupa dei presidi incaricati, ai quali, come sappiamo, è riservato, nell’emanazione del primo corso concorso, il 50 per cento dei posti disponibili. Per la sessione riservata è prevista l’emanazione di un bando specifico a cura del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Il comma 10 stabilisce che l’organizzazione del corso concorso deve essere curata dagli Uffici scolastici regionali, e l’organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione deve essere curata con la collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione e per l’innovazione e la ricerca educativa e degli Irre.

L’undicesimo comma detta istruzioni per il conferimento degli incarichi di presidenza in presenza delle graduatorie degli ammessi al periodo di formazione. E’ stabilito che le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità, rispetto alle apposite graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi di presidenza, per il conferimento degli incarichi in questione, fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso.
Il comma 12 prevede che il 50 per cento dei risparmi conseguenti all’applicazione del contenuto del comma 9, vanno ad incrementare gli stanziamenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato.

Il tredicesimo, invece, il riconoscimento di crediti formativi al personale delle Pubbliche Amministrazioni che abbia superato il periodo ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione. Il riferimento va alle scuole di formazione delle Forze armate, alla scuola di Polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi saranno oggetto di specifiche convenzioni tra le diverse Amministrazioni e le Università.

Il comma 14 riguarda specifici interventi per valorizzare la professionalità nautica.

Superato l’articolo 22, facciamo un gran balzo in avanti per fermarci all’articolo 52, dove ci interessa il contenuto del comma 57 che riguarda la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Viene data la possibilità all’interessato, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio o di rinuncia alla stessa, di conservare il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza in godimento presso l’Amministrazione Pubblica dove presta(va) servizio.
Infine diamo uno sguardo all’articolo 70 che reca disposizioni in materia di asili nido. Viene istituito un fondo, che per l’anno 2002 sarà pari a 50 milioni di euro, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per consentire la costruzione di asili nido presso i singoli comuni nonché presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. In quest’ultimo caso si parla di micro-nidi, destinati ala cura e all’accoglienza dei figli dei dipendenti. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall’imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro secondo la misura che verrà determinata con successivo provvedimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.