Con il decreto n° 135 del 8 agosto 2025 sono state apportate delle modifiche al regolamento sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo.
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti di tutti gli studenti e studentesse è effettuata dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Il docente di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli studenti e studentesse e per quanto riguarda il proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, avrà come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in difficoltà nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Fermo restante che qualora uno studente o una studentessa con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
I docenti esterni e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da «ciascuno studente e, da ciascuna studentessa».
La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
Per gli studenti e le studentesse che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica i docenti proposti partecipano alle valutazioni periodiche e finali predisponendo una speciale nota da consegnare alla famiglia, unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale lo studente o la studentessa segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento é effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Sono ammessi alla classe successiva gli «studenti e le studentesse» che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio dello studente e della studentessa che non ha conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente il giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.