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Le assenze per gravi patologie non rientrano nel conteggio dei giorni di malattia

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Ci giunge notizia che in alcune scuole, a causa di una cattiva conoscenza delle norme contrattuali, i dirigenti scolastici conteggiano come giorni di malattia, quelle assenze fatte dal docente per cause legate a terapie oncologiche o di grave patologia.
 Bisognerebbe leggere attentamente il contratto ed in particolare l’art.17 del Ccnl 2006/2009, che è , anche se scaduto da 3 anni, il contratto vigente applicato al personale scolastico. Infatti nel comma 9 dell’art.17 c’è scritto che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del su citato articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. 
Quindi se il docente è in possesso della certificazione medica che attesti la grave patologia e della certificazione che specifichi il bisogno terapeutico, temporaneamente o parzialmente invalidanti, relativo alla grave patologia, deve avere applicato i benefici contrattuali previsti dal comma 9 art.17. Per cui è chiaro che questi giorni di assenza devono essere esclusi categoricamente dal computo dei giorni di malattia e la retribuzione della giornata lavorativa non può avere alcuna decurtazione. In alcun modo il dirigente scolastico può obiettare o disquisire sul termine grave patologia, decidendo quale è e quale non è grave patologia, ma si deve attenere scrupolosamente alla certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria.
 È cura del docente interessato presentare una certificazione chiara e soprattutto rilasciata dalla competente ASL, in cui si attesti inequivocabilmente la grave patologia e la relativa terapia associata. Tale certificazione deve contenere anche il percorso terapeutico in cui devono emergere con chiarezza le date di terapia, che dovranno essere certificate come giornate in cui il docente dovrà essere considerato temporaneamente o parzialmente invalido. In conclusione vogliamo dire che per ottenere i benefici concessi dal comma 9 dell’art.17, è importante allegare alla richiesta scritta, indirizzata al Ds, le certificazioni attestanti, da parte dell’Azienda sanitaria, quanto abbiamo appena detto, ma serve anche la fortuna di incontrare un dirigente scolastico che conosca il contratto o abbia la pazienza di andare a leggerselo con cura e pazienza.