L’articolo 23 del DPR 503/96 (già all’art.18 del DPR 384/1978 abrogato dal DPR 503/96) riguarda gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola.
In questi i requisiti di accessibilità devono riguardare tutte le attività didattiche e devono consentire sia l’accessibilità fisica che sensoriale, secondo le prescrizioni al DM 236/89. Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 determina particolari regole, infatti, sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
In particolare la legge 104/92 prevede:
che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti
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