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Le incongruenze del nuovo Comitato valutazione dei docenti

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Il Comitato di valutazione è un Collegio perfetto? Le certezze del Miur e i dubbi della Flc-Cgil

Sulla questione noi de “La Tecnica della Scuola” eravamo intervenuti già un mese e mezzo fa con l’articolo  “Il Comitato valutazione è un collegio perfetto?”.
In quell’articolo avevamo rivelato, con 45 giorni di anticipo la faq n.13 del Miur in cui si pone, riguardo la validità del Comitato di valutazione degli insegnanti, la seguente domanda: “Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?”
Ecco la risposta del Miur: “Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza”.
Sempre nell’articolo di settembre avevamo scritto che un dirigente scolastico aveva posto un quesito al Miur sulla questione della mancanza di componenti supplenti del Comitato valutazione e che così gli avevano risposto: “il Comitato di valutazione dei docenti non è collegio perfetto e quindi può votare anche con la sola presenza del 50% + uno dei suoi componenti”.
Adesso su questo fatto insorge la Flc Cgil che dal suo sito nazionale dà il suo punto di vista, evidenziando gli errori che commette il Miur. Innanzitutto sostiene con forza la Flc Cgil nell’art.37 comma 2 del Testo Unico, tra gli organi collegiali che possono agire senza collegialità perfetta non compare il Comitato valutazione degli insegnanti, quindi è errata la citazione nella faq n.13 del Miur dell’art.37 della legge 297/94. Poi, continua la disamina degli errori del Miur da parte della Flc Cgil, un organo valutante non può che essere perfetto, tanto è vero che l’articolo 11 della legge 297/94 sul Comitato valutazione, soppresso con l’attuazione dell’art.1 comma 129 della legge 107/2015, non a caso prevedeva la sostituzione degli assenti tramite i membri supplenti. Infine la Flc Cgil puntualmente fa questa ultima analisi: “forse il MIUR pensa che, trattandosi di esprimere solo dei criteri “per” la valutazione e non direttamente la valutazione, si possa fare a meno del collegio perfetto. Ci permettiamo di dubitare, con qualche fondamento, della correttezza di questa interpretazione. Infatti, pareri specifici espressi dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. I, 11 luglio 2011, parere n. 2737; nello stesso senso cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 settembre 2005, n.4989; Cons. St. Sez. VI, 1° marzo 2005, n.815) in merito alle deliberazioni per la valutazione delle commissioni esaminatrici, affermano che, al momento dell’individuazione dei criteri, deve essere rispettato il principio del collegio perfetto”.
A questo punto, dopo l’analisi tecnica fatta dal sindacato guidato da Mimmo Pantaleo, bisognerebbe chiedersi: “nella legge 107/2015 c’è un vulnus riguardo la mancanza dei membri supplenti del comitato valutazione?”.
Le considerazioni della Flc Cgil sono molto pertinenti ed aprono la strada a possibili contenziosi già nella costituzione di un organo collegiale che di perfetto non ha proprio nulla tanto meno la legittima collegialità.