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I minuti di ricreazione non vanno recuperati

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Una lettrice ci chiede: “I minuti dell’intervallo (ore da 60) vanno recuperati? Se si potete indicare la normativa?“.
Rispondiamo riepilogando come stanno le cose anche dal punto di vista normativo.

La ricreazione non si recupera

L’intervallo o ricreazione è una breve pausa che permette agli alunni (ma anche ai docenti) di riposarsi qualche minuto.

Pertanto, questa pausa deve conteggiarsi all’interno del monte orario delle attività didattiche. La ricreazione, infatti, deve essere considerata pertanto tempo scuola a tutti gli effetti.

Tuttavia vige l’obbligo della sorveglianza per i docenti

Ad avvalorare la tesi secondo cui i minuti dell’intervallo sono da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti, c’è anche la questione della vigilanza: tale viene contemplata dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, e prevede la responsabilità dell’insegnante per la vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni.

Ne consegue che anche la ricreazione fa parte dello svolgimento delle ore di lezione. Ecco perché quando suona la campanella della pausa, vige l’obbligo della sorveglianza da parte del docente dell’ora precedente alla ricreazione.

Durante l’intervallo il personale docente deve è chiamato infatti a vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare danni a persone e cose.

Se parliamo di vigilanza e responsabilità dobbiamo però precisare che la vigilanza degli alunni di norma viene normata nel dettaglio dal Regolamento d’istituto, che dovrebbe fare chiarezza su questi aspetti molto importanti. Usiamo il condizionale perché purtroppo, come ci è stato segnalato in passato, questo non avviene.

Cosa rischia il docente che non sorveglia la classe

E’ bene ricordare, a questo punto, che l’insegnante che non vigila sugli alunni, rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.

Infatti, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001 si dovrà procedere così:

1) contestazione degli addebiti entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto.

2) convocazione della dipendente per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;

3) conclusione del procedimento entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;

4) possibilità di un unico rinvio nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.

Quindi, per ricapitolare, i minuti della ricreazione non devono essere recuperati, perché fanno parte del tempo scuola. Durante l’intervallo, i docenti sono responsabili della vigilanza, allo stesso modo di quando fanno lezione.