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Le regole base per il conferimento delle supplenze

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In questi primi giorni di settembre, nelle scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici provinciali sono al lavoro per conferire gli incarichi di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al 31 agosto.
A tal proposito è necessario conoscere le norme che regolano il conferimento delle supplenze sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie di circolo o istituto.
Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di leggersi con la dovuta attenzione il DM 131/2007 che resta la normativa base del regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Una delle domande più ricorrenti fatte dai docenti che aspirano al conferimento di una supplenza è la seguente: “Si può lasciare una nomina di una cattedra pagata fino al 30 giugno, accettata in prima convocazione, per optare nella scelta di un’altra cattedra pagata fino al 31 agosto, proposta in seconda convocazione?”
La risposta è contenuta nell’art.3 comma 5 del su citato regolamento per il conferimento delle supplenze.
La norma è molto chiara e non lascia dubbi di carattere interpretativo.
Infatti tra le righe dell’art.3 comma 5 del decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007 è scritto che durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Per cui questa norma prevede che se non si è firmato il contratto di servizio, è possibile accettare, con decadenza della prima accettazione, una successiva cattedra, migliorativa dal punto di vista economico, anche sulla stessa disciplina della prima individuazione di nomina. Altre domande che spesso pervengono dai supplenti  riguardano il completamento di orario e la cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico. In questo caso bisogna leggere l’art.4 comma 1 del medesimo decreto ministeriale.
In questo articolo è scritto: “l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.
Una lamentela che circola spesso nelle assemblee e nei social network riguarda il fatto che  questi regolamenti vengono applicati in modo difforme e a volte contradditorio dai vari uffici scolastici provinciali, che così facendo disorientano e rendono incerte le norme sui conferimenti degli incarichi dei docenti precari.