Ricordiamo che, all’atto di accettazione dell’immissione in ruolo o della supplenza annuale, l’articolo 39, comma 7 del contratto di lavoro prevede tre tipologie di part time: quello orizzontale, caratterizzato dall’attività ridotta in tutti i giorni lavorativi; quello verticale, che impegna il docente solo in alcuni giorni della settimana, o del mese o in determinati periodi dell’anno; quello misto, risultante dalla combinazione dei primi due. La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.
I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola. Il docente in part time è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo salvo quelle previste dalla legge e precisamente: