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Legge di Stabilità 2016: nuove borse di studio tra le esenzioni

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Secondo quanto riportato nelle istruzioni del modello 730/2016 (versione aggiornata al 5/2/2016) devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica.

Nello specifico, le esenzioni previste riguardano:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

 

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A queste debbono aggiungersi le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. Si tratta di una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, che all’art. 1, commi 50, 51 e 52, così dispone:

50. Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste

all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

51. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

Tutte le altre borse di studio non presenti nel suddetto elenco debbono essere invece dichiarate ed indicate nella SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

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