Sul tema della riforma degli istituti tecnici pubblichiamo un contributo del professor Egidio Pagano, già dirigente scolastico, nonché presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Presidi di Catania.
È veramente il caso di dire che “la montagna ha partorito il topolino”; come non mai tale espressione è azzeccata e coerente ai risultati prodotti. Le premesse indicate nell’art. 26-bis del D. L. n. 144 del 23.09.2022, per la “revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”, avevano fatto ben sperare sugli effetti, anche con riferimento agli obiettivi indicati nella Riforma 1.1 Missione 4, Componente 1 (M4C1) del PNRR. Una riforma con l’ambizioso obiettivo di riallineare la formazione offerta dagli istituti tecnici con la domanda di competenze proveniente dalle aziende dei settori economici e produttivi, sia industriali che manifatturieri, che rappresentano il tessuto produttivo del Paese. Tessuto produttivo che lamentava, e temo continuerà a farlo per parecchio tempo ancora, la mancanza di quelle professionalità necessarie a contribuire alla capacità di innovazione e competitività sui mercati sia nazionali che internazionali.
Quello che maggiormente fa male è che, dopo circa quattro anni dall’avvio e dalla proposta di riforma, non si è avuto un “parto”, seppur difficile e doloroso, ma piuttosto assistiamo ad un “aborto”, o a qualcosa che come tale si presenta, sia per il prodotto “nato” che per gli effetti reali che produrrà all’atto del suo “svezzamento”, con la pianificazione ed implementazione nelle realtà scolastiche italiane. Esse sono già più avanti rispetto ai propositi che questa riforma disegna. Oserei azzardare che essa, creando un abito (norma) a cui le scuole dovranno attenersi, non le aiuta ad andare verso i bisogni e le legittime aspettative né dei territori né tanto meno delle esigenze che i dati nazionali, relativi alle richieste di personale, evidenziano. E meno che mai verso “nuove prospettive” di acquisizione di competenze degli alunni.
Oltre alle tante affermazioni di principio (burocratiche), già comunque ampiamente previste sia da leggi vigenti che da linee guida operative, si ritiene che l’unica novità della riforma sia rappresentata dalla definizione di “curriculo dell’area di indirizzo flessibile”. Si ha l’impressione che volendo imitare la riforma già in ordinamento degli istituti professionali (struttura complessiva, terminologia e perfino alcune scelte che sembrano uguali) si abbia perso di vista l’obiettivo di dare quelle risposte finalizzate alle migliori intenzioni dalla Missione del PNRR.
La riforma avrà un impatto “pesante” sugli organici del personale, il cui effetto lo vedremo non appena verranno comunicate le classi di concorso abbinate alle definizioni (anche fantasiose) delle “discipline” previste dai quadri orario dei settori di indirizzo. Le scuole avrebbero fatto volentieri a meno di una “riforma” che inviti a fare quello che già fanno da anni. Spesso con grandi sacrifici, sia di risorse umane che finanziarie. Iniziative programmate e realizzate nell’ambito di quella autonomia (già normata e che dalla bozza di riforma viene ripresa come “novità”) che, piuttosto, alcune volte è stata oggetto di interventi limitativi. Interventi ed iniziative che le scuole attuano attingendo a risorse finanziarie autonome, spesso, seppur con notevoli sacrifici, integrate dai “contributi” delle famiglie. Compartecipazione delle famiglie che hanno compreso la necessità di raggiungere obiettivo per garantire ai propri figli iniziative formative ed esperienze utili a far loro acquisire conoscenze ed esperienze qualificate per la crescita umana e professionale.
Certamente un’analisi puntuale della bozza di decreto, che qui non viene effettuata e che le scuole saranno obbligate a fare appena vedrà l’ufficialità (a giorni visto che il CSPI ha espresso il parere), farà venire al pettine le perplessità ed i nodi e consentirà di evidenziare criticità più o meno macroscopiche, oltre che attività di difficile implementazione operativa, anche alla luce di norme, regolamenti e accordi sindacali vigenti.
Per finire una curiosità che denota lo scenario in cui la riforma è nata ed è stata prodotta. Oramai siamo abituati ad applicare norme e disposizioni con la locuzione: “senza oneri a carico dello Stato” oppure “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, ma non era capitato di trovare questa previsione non solo nelle “Disposizioni transitorie e finali” ma in ben quattro articoli su nove del decreto. Ma nessun problema. Le scuole, per cui si riconosce la necessità di investire per il futuro economico e sociale del Paese, continua ad essere la cenerentola che deve operare in condizioni di “volontariato professionale” oltre che investire con i contributi delle famiglie. Eppure il PNRR ha consentito di avere a disposizione ed anche di rimodulare non solo gli obiettivi da raggiungere ma anche la destinazione di ingenti risorse finanziarie in riferimento alla individuazione di priorità.