Legittima la Dad nella scuola media, per il principio di precauzione [VIDEO]

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In attesa del nuovo Dpcm che detterà le regole per il periodo natalizio, si registra una nuova pronuncia della magistratura amministrativa sullo svolgimento dell’attività didattica.

Il Piemonte da zona rossa a zona arancione

Inizialmente dichiarata regione rossa, e quindi, a mente delle previsioni del Dpcm del 3 novembre, con attività didattica in presenza nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado solo per le prime classi, nonostante il Piemonte fosse stato “declassata” il 27 novembre a regione arancione, il Presidente Cirio aveva disposto che dal giorno successivo dovesse continuare la didattica a distanza anche per le seconde e terze classi della secondaria di primo grado fino al 23 dicembre.

Il decreto del presidente della regione era stato impugnato innanzi al Tar Torino da un gruppo di genitori e docenti di allievi frequentanti un istituto scolastico secondario di primo grado, in quanto ritenuto illegittimo per violazione delle disposizioni di carattere nazionale che prevedevano, per le regioni arancione, la didattica in presenza per le seconde e terze classi della secondaria di primo grado.

I dati del contagio

In sede di giudizio, a sostegno della legittimità del proprio operato, la Regione Piemonte aveva rappresentato che, sulla base dei dati epidemiologici in proprio possesso, la scelta adottata risultava la più prudente, essendo emersa una correlazione tra le misure di contenimento del contagio e l’andamento della curva epidemica per classi di età.

Con un’articolata sentenza depositata lo scorso 12 dicembre, il Tar Piemonte presieduto dal dott. Vincenzo Salamone, ha tuttavia respinto il ricorso confermando la legittimità dell’operato della Regione.

La competenza della regione ed il principio di precauzione

In primo luogo, secondo i giudici amministrativi piemontesi, rientrava nella facoltà della regione l’applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale, in ragione della possibilità concessa in tal senso dall’art. 1, comma 16 del D.L. 33/2020.

Peraltro, il decreto del presidente della regione rientrava nel più ampio potere di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti adottabili dalle regioni in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

Peraltro, prosegue il Tar, l’esercizio della discrezionalità regionale si è basato sul noto principio di precauzione, che consente l’adozione di misure “adeguate ed effettive” dirette a prevenire eventi dannosi o pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana.