Home Sicurezza ed edilizia scolastica L’equiparazione degli allievi ai lavoratori

L’equiparazione degli allievi ai lavoratori

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L’art. 2 del Dlgs 81/2008 “prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR ovvero nel Documento Valutazione Rischi) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica”.