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19.10.2026

Licenziata per troppe assenze durante la malattia oncologica, il giudice di Lucca ordina il reintegro

Il Tribunale di Lucca ha dichiarato illegittimo e discriminatorio il licenziamento di un’assistente amministrativa di un istituto scolastico lucchese, assente a lungo per una malattia oncologica. Con la pronuncia di primo grado, nella causa contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il giudice del lavoro ha disposto il reintegro in servizio. La notizia è riportata dal Tirreno.

Dalla malattia al licenziamento

La vicenda nasce da una grave patologia tumorale che, tra il 2014 e il 2019, ha portato la lavoratrice a sottoporsi a due interventi oncologici e a cure invalidanti. Dal 2019 fino all’aprile 2025 è rimasta continuativamente assente dal servizio, trasmettendo alla scuola la documentazione medica. Tra aprile e maggio 2025 è stata informata del licenziamento per superamento del periodo di comporto, con assenze conteggiate dal 2020. A settembre è arrivata un’altra comunicazione: l’amministrazione aveva avviato il recupero di 97.692 euro, corrispondenti agli stipendi percepiti dopo la scadenza del periodo di comporto.

Le motivazioni del giudice

Secondo quanto riportato, il giudice ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto informare preventivamente la dipendente dell’imminente superamento del periodo di comporto, permettendole di valutare un’aspettativa non retribuita o il rientro in servizio con accomodamenti ragionevoli. La scuola avrebbe invece applicato le regole generali senza escludere dal conteggio le assenze legate alla disabilità certificata, con un trattamento discriminatorio. Il Tribunale ha rilevato che il lungo tempo trascorso prima del provvedimento aveva generato nella lavoratrice un legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto.

Reintegro e stop al recupero

Nella motivazione il giudice ha censurato anche il mancato ricorso a strumenti alternativi al licenziamento: una volta accertata la connessione delle assenze con la disabilità, l’istituto avrebbe dovuto valutare la situazione sanitaria della dipendente e verificare una ripresa dell’attività con adeguamenti appropriati. La decisione sottolinea inoltre che l’amministrazione aveva respinto le richieste della lavoratrice, prima relative all’aspettativa e poi alla ripresa del servizio, senza un’adeguata valutazione delle sue condizioni personali e sanitarie. Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha disposto il reintegro, il pagamento delle retribuzioni maturate dall’aprile 2025 al rientro in servizio e lo stop alla richiesta di restituzione degli stipendi.

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