Com’è noto, in caso di assenza fino a tre mesi del DSGA, lo stesso viene sostituito da personale interno (funzionario ad elevata qualificazione o assistente amministrativo).
Fino a qualche tempo fa, i criteri per l’individuazione dei sostituti si fondavano su una particolare qualifica o comunque sulla disponibilità del personale interno.
La nuova formulazione della norma non prevede espressamente una dichiarazione di disponibilità alla sostituzione.
D’altra parte, un’assenza di varie settimane del DSGA che non dovesse essere sostituito rischia di paralizzare il funzionamento della scuola.
Sebbene la norma non lo affermi espressamente, in mancanza di dichiarazione di disponibilità del personale interno, al Dirigente Scolastico non resta altra strada che nominare “d’ufficio” un sostituto.
La retribuzione è quella prevista per un DSGA ad anzianità zero.
Il “facente funzioni” non sarà retribuito come assistente amministrativo, ma come se fosse un DSGA (del resto sta esercitando tali mansioni).
Sulla carta, sembrerebbe che l’assistente amministrativo sarà adeguatamente remunerato per le mansioni più complesse che gli sono state assegnate.
Ma nella realtà non è così.
Normalmente, il Dirigente Scolastico cercherà di orientare la sua scelta verso il personale più esperto, in servizio dunque da più tempo e con maggiore anzianità di servizio.
Il problema è che la retribuzione di un assistente amministrativo con molta anzianità potrebbe essere addirittura maggiore della retribuzione iniziale del DSGA.
Si assiste dunque al paradosso che un dipendente – incaricato di una funzione delicata per esigenze dell’Amministrazione – si trovi a ricoprire mansioni superiori, fonti di enormi responsabilità, senza che lo abbia richiesto.
E, per giunta, con uno stipendio più basso….