Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026 pervengono diversi quesiti volti a chiarire se i docenti di sostegno possono essere utilizzati per attività di supplenze temporanee su posti comuni.
Con la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 il MIR nel dettare le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha affermato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Il docente di sostegno, non solo non può essere utilizzato in altre attività come si evince dalla nota suddetta, ma come afferma la nota ministeriale n° 9839 dell’8 novembre 2010, “Appare opportuno … non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali.
Alla luce di quanto affermato nelle disposizioni suddette, è abbastanza chiaro che “il ruolo del docente di sostegno che seppur contitolare della classe nelle attività didattiche, tuttavia la sua funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare”.
Da quanto detto ne discende, dunque, che utilizzare l’insegnante di sostegno per fare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli.
L’utilizzo del docente di sostegno in supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando, per quelle ore, docente curriculare e, quindi, costretto a interrompere il lavoro d’inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo, in tal modo, di fatto, il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio.
Anche nel caso in cui il docente di sostegno dovesse sostituire il docente curriculare della classe, di fatto smetterebbe di ricoprire il proprio ruolo diventando, per quelle ore, docente curriculare e, quindi, interrompendo il lavoro d’inclusione.