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Madre lavoratrice, quali rischi a scuola? La nota dell’INL sull’interdizione ante e post partum

La nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) n. 5944 dell’8 luglio 2025 ha fornito indicazioni operative sull’interdizione dal lavoro ante e post partum delle lavoratrici madri ai sensi del D.lgs. 151/2001.

Con riferimento al comparto scuola, essa evidenzia specifici rischi che giustificano l’interdizione, differenziati in base all’ordine scolastico e alle mansioni svolte.

Sintesi dei rischi nel comparto scuola

Asili nido e scuola dell’infanzia (educatrici/insegnanti)

Rischi principali:

  • Sollevamento di bambini → movimentazione manuale dei carichi.
  • Contatto stretto con bambini → rischio biologico (malattie esantematiche).
  • Posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Provvedimento di interdizione da emettere senza ulteriori valutazioni, per tutto il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.

Scuola primaria (insegnanti)

Rischio prevalente: rischio biologico (es. malattie infettive/epidemie).

Anche in questo caso, interdizione automatica per gravidanza e puerperio fino ai 7 mesi del bambino.

Scuola secondaria (insegnanti)

Rischio possibile: contatto con alunni affetti da malattie nervose e mentali.

È necessaria una verifica specifica (es. dichiarazione del datore di lavoro) sull’effettiva esposizione al rischio prima dell’interdizione.

Personale di sostegno (docente e non docente)

Condizioni critiche da valutare:

  • Ausilio a studenti non autosufficienti → movimentazione carichi, rischio comportamentale (aggressività).
  • Contatto stretto con disabili → rischio biologico.

In base alla valutazione del caso concreto, l’interdizione può coprire gestazione e puerperio fino a 7 mesi.

Periodo estivo (sospensione attività didattica)

Durante la pausa estiva, non si configura rischio lavorativo, perciò non si giustifica l’interdizione se l’attività è sospesa.

Come e chi richiede l’interdizione dal lavoro ante e post partum

L’interdizione dal lavoro può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro attraverso apposita istanza da presentare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. La domanda deve essere corredata da:

  • Documento di identità del richiedente;
  • Certificato medico con la data presunta del parto (per l’interdizione anticipata) o certificazione/autocertificazione di nascita (per l’interdizione post partum);
  • Indicazione della mansione svolta;
  • In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, una dichiarazione di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, con motivazione tecnica legata all’organizzazione aziendale;
  • Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che evidenzi l’esposizione a rischi per la lavoratrice gestante o puerpera.

L’ITL, ricevuta la documentazione completa, deve emettere il provvedimento entro 7 giorni, valutando se sussistano le condizioni di rischio non eliminabili né gestibili tramite modifica di mansione o orario. In assenza di documentazione completa o in presenza di dubbi, l’Ufficio può avviare accertamenti o ispezioni sul luogo di lavoro per decidere sull’interdizione.

Considerazioni finali

La nota stabilisce che l’interdizione è da ritenersi automatica per molte mansioni nel comparto scuola, specie nei servizi all’infanzia, a tutela della salute della madre e del nascituro. Solo in situazioni borderline (come insegnanti di scuola secondaria o personale di sostegno in alcune condizioni) è prevista una valutazione caso per caso.

LA NOTA

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