L’INPS ha impresso una svolta interpretativa fondamentale per la tutela previdenziale della malattia. Con la Circolare n. 92, pubblicata il 4 settembre 2026, l’Istituto ha ufficializzato il superamento di un limite storico che penalizzava i lavoratori: d’ora in avanti, l’indennità per il giorno precedente alla redazione del certificato sarà riconosciuta non più solo in caso di visita domiciliare, ma anche per le visite effettuate presso l’ambulatorio medico. Si tratta di un riconoscimento essenziale per accertare correttamente lo stato di incapacità temporanea al lavoro sin dal momento della sua effettiva insorgenza.
Fino a questa comunicazione, il quadro normativo – ancorato alle Circolari n. 134368/1981, n. 63/1991 e n. 147/1996 – appariva estremamente rigido. Il riconoscimento economico del giorno antecedente al certificato era infatti subordinato esclusivamente alla “visita domiciliare”.
La ratio originaria risiedeva nel tutelare il lavoratore qualora il medico non potesse accorrere al domicilio il giorno stesso della chiamata. Secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 15 gennaio 2026 (art. 43, comma 6), il medico ha infatti la facoltà di espletare la visita domiciliare entro le ore 12.00 del giorno successivo alla chiamata, ove ritenuto necessario. Tuttavia, se il lavoratore si recava fisicamente in ambulatorio il giorno dopo la chiamata, il sistema previdenziale negava la copertura per il giorno precedente, presumendo che l’accesso allo studio coincidesse con l’inizio della malattia.
L’INPS, nel testo della nuova circolare, riconosce che il contesto sanitario italiano è profondamente mutato, rendendo l’interpretazione precedente obsoleta e iniqua. Le modifiche ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) e la riorganizzazione dell’assistenza territoriale hanno spinto l’Istituto verso una “interpretazione evolutiva”.
Le criticità strutturali evidenziate includono:
La novità rivoluzionaria risiede nel decoupling (disaccoppiamento) della tutela dal luogo della visita. In precedenza, se nel certificato telematico veniva sbarrata la casella “Ambulatorio”, il sistema escludeva automaticamente il giorno precedente dall’indennizzo.
Con le nuove regole, la tutela è garantita anche in caso di visita ambulatoriale, purché sussistano due condizioni tecniche inderogabili:
Questo cambiamento è cruciale per il calcolo del periodo di “carenza” (i primi tre giorni di malattia non indennizzati dall’INPS). Riconoscendo il giorno precedente, il lavoratore evita di “perdere” una giornata di indennità o di vedere slittare il computo della carenza, garantendo che il beneficio economico decorra correttamente rispetto alla reale interruzione dell’attività lavorativa.
Nonostante l’apertura, l’INPS ribadisce alcuni punti fermi per garantire la coerenza del sistema di continuità assistenziale:
Ricordiamo che, per quanto concerne il personale scolastico, questa circolare non ha impatto sul trattamento economico in caso di assenze per malattia, che segue le regole vigenti del lavoro presso le pubbliche amministrazioni.