Home Attualità Maltempo, è di nuovo emergenza. L’elenco delle scuole chiuse

Maltempo, è di nuovo emergenza. L’elenco delle scuole chiuse

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Allerta meteo nell’Italia centro-settentrionale. Scuole chiuse in diversi comuni d’Italia. Si prevedono, pertanto, ancora nevicate a livello di pianura sulle regioni centrali solo durante la prossima notte, con quota neve destinata ad aumentare di altitudine già dal mattino di giovedì, mentre al Settentrione le nevicate interesseranno le quote di pianura almeno fino a venerdì.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

TOSCANA

Le scuole resteranno chiuse a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Livorno, Arezzo, Grosseto e Siena. Scuole chiuse anche a Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Manciano nel Grossetano, Castiglionfiorentino (Arezzo), Montecarlo, Carrara, Forte dei Marmi, Livorno, Collesalvetti (qui restano chiuse anche il 2).  Chiuse anche le scuole nei comuni di San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Montopoli Valdarno, Castelfranco di Sotto, Pontedera, Volterra, Terricciola, Fauglia, Santa Maria a Monte, Lajatico.

EMILIA ROMAGNA

Scuole chiuse giovedì a Masi Torello, Voghiera, Terre del Reno, Poggio Renatico, Cento, Vigarano Mainarda e Argenta. Due giorni di chiusura, giovedì e venerdì, per tutte le scuole dei Comuni di Ferrara, Ostellato, Lagosanto, Mesola, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese, Berra, Codigoro, Goro, Portomaggiore, Comacchio e Fiscaglia, Copparo, Tresigallo, Bondeno.

CAMPANIA

Scuole chiuse a Benevento, Mondragone e Sarno.

BASILICATA

Scuole chiuse a Roccanova, Castronuovo di Sant’Andrea, San Severino Lucano.

PIEMONTE

Scuole chiuse a Cuneo e Mondovì.

MARCHE

Scuole chiuse per maltempo a Senigallia.

Cosa succede in caso di maltempo

Cosa succede per il personale della scuola in caso di maltempo? Ecco le info utili

Recupero ore servizio chiusura scuole per neve.

Il fac-simile della Flc Cgil  da inviare all’amministrazione qualora venisse richiesto il recupero per la mancata prestazione lavorativa nei giorni di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica.

Questo fac simile con gli opportuni adattamenti può essere utilizzato nel caso di mancata prestazione lavorativa presso università, enti di ricerca e istituti di alta formazione.

Anno scolastico regolare

Va specificato che è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico per la quale, il comma 3 dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico. Su questo aspetto, già nel febbraio 2012 (quando le scuole di Roma rimasero chiuse a causa dell’ultima forte nevicata sulla Capitale), il Ministero dell’Istruzione emise una nota in cui specificò che, “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Un’ulteriore conferma che nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa; e che la validità dell’intero anno scolastico sia tale anche se – ipotesi comunque estrema – l’evento faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei 200 giorni.