Home Attualità Mascherine: no all’obbligo per gli esami, resta per i trasporti

Mascherine: no all’obbligo per gli esami, resta per i trasporti [ORDINANZA MINISTERO SALUTE]

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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge varato il 15 giugno, il Ministero della Salute ha pubblicato un’apposita ordinanza riguardante l’obbligo dell’uso delle mascherine.

Stop all’obbligo per gli esami

Nell’ordinanza leggiamo: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Quindi, no all’uso delle mascherine durante lo svolgimento degli esami di Stato.

Per chi non c’è obbligo

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Dove invece la mascherina resta obbligatoria

Resta invece l’ obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

È inoltre obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

L’ORDINANZA