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Maturità 2022, le regole per gli studenti con disabilità, DSA e BES

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L’ordinanza ministeriale annuale per lo svolgimento degli esami di Stato dei II ciclo contiene anche le indicazioni per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

Gli articoli che interessano sono il 24 e il 25.

Candidati con disabilità

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto per la generalità degli studenti.

È compito del consiglio di classe stabilire la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Ed è sempre il consiglio di classe a stabilire, sentita la famiglia, l’opportunità di provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica, qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

La commissione può assegnare anche un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

Gli studenti con DSA sono ammessi a sostenere l’esame anch’essi secondo quanto disposto per la generalità degli studenti, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame.

Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

L’Ordinanza del secondo ciclo