Home Disabilità Maturità 2022. Le regole per i candidati con disabilità

Maturità 2022. Le regole per i candidati con disabilità

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Gli studenti diversamente abili, ammessi alla maturità, sosterranno gli esami secondo la tipologia stabilita dal consiglio di classe. I docenti decideranno se le prove finali avranno valore equipollente o meno riguardo a quanto previsto dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Modalità del colloquio

Qualora, sentita la famiglia, l’esame in presenza dovesse essere inopportuno o di difficile attuazione, il consiglio di classe verifica se e per quali studenti e studentesse è opportuno far sostenere l’esame orale in modalità telematica.

Se dovessero sopraggiungere delle situazioni analoghe, dopo l’insediamento della commissione, sarà il presidente a valutare se è opportuno far sostenere gli esami in modalità telematica, dopo aver sentito la commissione.

Prove equipollenti

Qualora le prove d’esame dovessero essere ritenute equipollenti, sarà rilasciato regolare titolo di studio senza alcun riferimento al tipo di prove effettuate.

Prove non equipollenti

Agli studenti con disabilità:

  • per i quali fossero state predisposte prove d’esame non equipollenti
  • che non dovessero partecipare agli esami
  •  che non dovessero sostenere una o più prove

è rilasciato l’attestato di credito formativo nel quale è indicata la non equipollenza degli esami. Tale circostanza non sarà indicata né nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico.

Credito scolastico

Il credito scolastico per i candidati diversamente abili è attribuito, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, per il terzultimo e penultimo anno, un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Per quanto riguarda lo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022.

Predisposizione delle prove d’esame

Le prove d’esame per gli studenti e studentesse diversamente abili, saranno predisposte dalle sottocommissioni con l’apporto dei docenti e degli esperti che li hanno seguiti. Il docente di sostegno per assistere il candidato diversamente abile, è nominato dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe e acquisito il parere della sottocommissione.

Prima prova scritta

La prima prova scritta sarà trasmessa dal Ministero secondo le specificità richieste dalle singole scuole utilizzando l’apposita funzione SIDI; nello specifico:

  • per i candidati non vedenti sarà trasmessa la prima prova in Braille;
  • Per i candidati che non conoscono il codice Braille, si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure può provvedere la commissione trascrivendo il testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei;
  • per i candidati ipovedenti, i testi sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole.

Candidati ricoverati e/o presso case di reclusione

Per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo.

Tempo differenziato

La commissione, in relazione alla disabilità del candidato può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità.

Valutazione dei diversamente abili

Sarà compito delle sottocommissioni, se necessario, adattare le griglie di valutazione alle prove d’esame.