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Maturità 2025, prove equipollenti dei candidati con disabilità: chiarimenti ministeriali

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Con nota 23420 del 12 giugno 2025 il MIM risponde ad alcune richieste di chiarimento sulle prove equipollenti dei
candidati con disabilità dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Cosa fa il consiglio di classe

Ai sensi della normativa vigente, il consiglio di classe deve stabilire la tipologia delle prove d’esame, se con valore
equipollente o non equipollente
, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI), precisando che le prove d’esame equipollenti determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sul quale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

Cosa fa la commissione

Sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, la commissione predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.

In merito alla predisposizione, allo svolgimento e alla correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico, nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

La commissione può inoltre decidere di assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità, tenendo comunque presente che di norma questo tempo aggiuntivo non può comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

Soltanto in casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Inoltre, qualora lo ritenga necessario, la commissione adatta al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte.

Raggiungimento degli obiettivi

Il MIM ricorda anche che nelle prove equipollenti “gli obiettivi sono conformi al PECUP, alle Indicazioni nazionali o alle Linee guida, seppure in forma semplificata e/o opportunamente essenzializzata” e le stesse devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

Strumenti compensativi o modalità differenti

Le prove equipollenti, dello stesso valore di quelle somministrate alla classe, potranno contemplare, se previsti nel PEI, l’utilizzo di strumenti compensativi, di mezzi tecnici, quali ausili tecnologici, o modalità differenti quali, ad esempio, una riformulazione delle consegne che le renda più accessibili al candidato, consentendogli comunque di dimostrare l’acquisizione delle competenze richieste.

LA NOTA