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Mobilità 2022, l’anno di retrodatazione giuridica concorre al computo del vincolo triennale?

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No, l’anno di retrodatazione giuridica non concorre al computo del vincolo triennale per i docenti assunti da GPS di prima fascia o da elenchi aggiuntivi.

La fonte normativa a cui fare riferimento è l’art. 399 del D.vo 297/1994, come modificato dall’art.58, comma 2, lettera f) del D.L 73 del 25. 5.2021, convertito con la legge 106 del 23.07.2021.

Per il docente assunto da GPS di prima fascia o da elenchi aggiuntivi e che farà domanda di trasferimento per il 23/24, ottenendolo, il vincolo decorrerà dall’1.9.23.

Il docente neo assunto può chiedere trasferimento, l’utilizzazione, l’assegnazione provvisoria, o ricoprire incarichi a tempo determinato in altro ruolo o in altra classe di concorso soltanto dopo tre anni di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.

La sede di attuale servizio dei docenti assunti come supplenti con contratto tempo determinato di durata annuale da GPS di prima fascia o da elenchi aggiuntivi ai sensi dei commi 4 5,6,7,8 dell’art.59 della legge 106/2021 e avviati a una procedura di immissione in ruolo non è ancora la sede di titolarità, lo sarà solo all’atto della conferma in ruolo, cioè partire dal primo settembre 2022.

Ai docenti assunti da GPS di prima fascia o da elenchi aggiuntivi sarà data la possibilità, ai sensi del comma 7 dell’art. 2 del nuovo CCNI sulla mobilità 2022/25, come a tutti i neo immessi in ruolo nel 20/21, 21/22, 22/23 (i docenti assunti da GPS di prima fascia o da elenchi aggiuntivi saranno tra questi sia pur con retroattività giuridica al 21/22), nel 23/24, 24/25 di poter acquisire nel primo anno di immissione in ruolo per trasferimento una nuova sede di titolarità diversa da quella ottenuta all’atto di immissione in ruolo, dalla data dell’attenuto trasferimento decorrerà di nuovo il vincolo triennale.