
Con la pubblicazione dell’O.M. 36 si è dato il via alla procedura per la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2025/2026. La domanda va presentata dal 7 al 25 marzo del 2025.
Chi può fare domanda
Fermo restante che possono fare domanda sia di mobilità volontaria per lo stesso ordine di scuola, sia per passare da un ordine a un altro o per passare da una cattedra a un’altra, i docenti con contratto a tempo indeterminato:
• Non vincolati per un triennio nella sede di titolarità per avere servizio oltre il triennio;
• Beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2025/2028;
• Beneficiari con deroga al vincolo triennale secondo i criteri previsti dal CCNI 2025/2028;
Oltre ai casi suddetti, possono fare domanda i docenti che non sono soggetti al vincolo per trovarsi in uno dei seguenti casi:
• Sovrannumero o esubero
• Applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso o all’anno d’iscrizione nelle GAE.
Non vincolati nella sede di titolarità
I docenti che hanno superato il terzo anno di servizio nella stessa sede dove prestano servizio quando presentano domanda di mobilità.
Beneficiari delle precedenze, articolo 13 del CCNI 2025
Ai docenti che usufruiscono della precedenza prevista dall’art.13 del CCNI 2025/2028 non si applica il vincolo triennale a condizione che prestano servizio in una scuola fuori dal comune o dal distretto sub comunale di titolarità.
Derogati dal vincolo
Sono derogati al vincolo triennale:
• I docenti Genitori di figlio minore di anni sedici,
• I docenti Figli di genitore ultrasessantacinquenne
• I docenti con invalidità pari a 2/3 (art. 21 legge 104/92
• I docenti che assistono una persona invalida grave che non sia ricoverata a tempo pieno ha diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, i docenti disabili che hanno diritto a scegliere la sede più vicina al loro domicilio (art. 33 comma 3, 5 e 6 legge 104/92)
• I docenti che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti de coniuge;
- Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
- Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei figli conviventi;
- Un Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli e delle sorelle;
• I docenti coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili
Docenti in soprannumero
Il vincolo triennale non si applica ai docenti:
• Trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
• Individuati quali soggetti in soprannumero o in esubero.
Dichiarazione deroga vincolo
Le situazioni sopra descritte che danno diritto alla deroga del vincolo triennale vanno documentati così come è disposto dall’art. 4 dell’O.M. n° 36 del 28 febbraio 2025, utilizzando l’allegato G rinvenibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande.