È utile sapere che i posti in organico dell’autonomia relativi all’educazione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili in fase della domanda di mobilità 2026/2027 solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica.
Ai sensi dell’art.6, comma 1 del CCNI mobilità 2025-2028, si definisce che ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Quindi il docente ha l’opportunità di esprimere preferenze puntuali di singole Istituzioni scolastiche oppure può decidere di indicare preferenze sintetiche, quindi indicare interi comuni o distretti per la mobilità territoriale provinciale e anche più province diverse da quella di titolarità per mobilità territoriale interprovinciale. È utile specificare che la domanda di mobilità provinciale e interprovinciale viene presentata con un’unica istanza dove le quindici preferenze saranno ordinate dal numero 1 a massimo il numero 15 secondo le scuole o i territori desiderati.
È importante segnalare l’art.3 comma 4 del CCNI mobilità 2025-2028 in cui è riportato quanto segue: “Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma”.
Per quanto riguarda l’indicazione in domanda delle disponibilità per le tipologie di posti dei corsi per adulti, scuole carcerarie e ospedaliere, vale per l’assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità. È importante sapere che il docente che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
Per quanto previsto all’art.23 del CCNI mobilità 2025-2028 in considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della partecipazione a procedure selettive di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 3.5.1999 e successive modifiche – ivi incluso l’anno in corso – nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi. Stessa priorità per la mobilità territoriale è disposta, sempre ai sensi del suddetto art.23, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della partecipazione a procedure selettive di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 e successive modifiche – ivi incluso l’anno in corso – nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di istruzione degli adulti.