Home Personale Mobilità dirigenti scolastici, quali limiti per la legge 104/92

Mobilità dirigenti scolastici, quali limiti per la legge 104/92

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Con interessante pronuncia resa in sede collegiale lo scorso 29 maggio, il Tribunale di Messina ha affrontato in sede cautelare la tematica delle precedenze ai sensi della legge 104/92 nell’ambito delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici.

Nell’ambito della procedura di mutamenti d’incarico, una dirigente scolastica portatrice di handicap in stato di gravità, pur titolare di sede dirigenziale in ambito comunale, aveva chiesto di poter partecipare alla procedura beneficiando della precedenza di cui all’art.21 della L.104/92.

Vedendosi negato il beneficio, la dirigente aveva proposto ricorso d’urgenza al Tribunale di Messina che, tuttavia, lo respingeva in sede monocratica.

Proposto reclamo avverso l’ordinanza, il Tribunale di Messina in composizione collegiale ha ribaltato la decisione, accogliendo le tesi dell’avvocato Salvatore Spataro che assisteva la dirigente scolastica.

In particolare, il Collegio del Tribunale del Lavoro di Messina ha affermato che, se da un canto la precedenza non può considerarsi assoluta, al punto di prevalere sul meccanismo di distinzione per fasi della procedura dedicata al mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici, che risponde a condivisibili esigenze organizzative, non può nemmeno essere sacrificata del tutto.

Nello specifico, in corso di giudizio la ricorrente aveva dimostrato l’esistenza di ulteriori sedi dirigenziali, oltre a quelle conferite dall’amministrazione in sede di mutamento di incarico ad altri aspiranti, sedi che, tuttavia, erano state conferite a dirigenti neo immessi in ruolo.

Di conseguenza, l’esistenza di sedi dirigenziali disponibili nel territorio comunale, addirittura rimaste vacanti alla conclusione della procedura di mobilità, aveva dimostrato la concreta possibilità dell’amministrazione di dar soddisfazione all’istanza dell’interessata.

Il Tribunale di Messina, accogliendo il ricorso della dirigente, ha quindi richiamato il principio per il quale la nozione di trasferimento del lavoratore – che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art.21 L.104/92 – è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda, come nel caso di specie, uffici notevolmente distanti tra loro e, per di più, coinvolga soggetti portatori di handicap.