Home Personale Mobilità, docente “batte” l’algoritmo del Miur: la precedenza spetta alla fase B

Mobilità, docente “batte” l’algoritmo del Miur: la precedenza spetta alla fase B

CONDIVIDI

A distanza di quasi 2 anni l’algoritmo “impazzito” della mobilità 2016 continua ad essere sconfessato dalle aule dei Tribunali. L’ultima in ordine cronologico, come ci segnala lo studio legale BFI (Buonamano-Fusco-Izzo), è quella emessa dal Giudice del Lavoro di Roma, che ha accolto il ricorso di una docente di scuola primaria di Sessa Aurunca che, aveva chiesto di essere trasferita come prima opzione in una scuola dell’ambito della provincia di Caserta.

La vicenda

Infatti, la docente aveva partecipato alla fase B dei trasferimenti, riservata ricordiamo agli assunti in ruolo entro il 2014/15. Tuttavia, la maestra non aveva ottenuto nessuna delle scuole indicate nel primo ambito scelto, ed era stata trasferita a una scuola dell’ambito della provincia di Roma, con individuazione mediante contratto triennale con il dirigente scolastico.

Ed ecco quindi che il meccanismo dell’algoritmo ha penalizzato l’ennesimo insegnante, dato che in questo caso il sistema non ha tenuto conto della successione delle fasi dei trasferimenti.

Infatti nell’ambito di prima preferenza della maestra sono state assegnate ben 4 docenti della fase C, ossia della fase riservata ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015-2016 in seguito all’attuazione del piano straordinario assunzionale, quindi che avrebbero dovuto ottenere la sede solo in subordine all’insegnante ricorrente.

La sentenza

Infatti, come riportava il CCNI la ricorrente possedeva il diritto di precedenza sul primo ambito scelto, dato che questa faceva riferimento alla fase B dei trasferimenti mentre le altre docenti alla fase C. L’errore del programma che ha gestito i trasferimenti consiste infatti nell’aver omesso l’assegnazione di una scuola a una docente che aveva un diritto di precedenza, sul primo ambito scelto, rispetto ai colleghi che partecipavano a una fase di mobilità successiva.

Il giudice del lavoro ha quindi stabilito nella sentenza l’accoglimento del ricorso e: “ordina alle amministrazioni parte convenuta di assegnare la ricorrente all’ambito della Provincia di Caserta, 011 in luogo di quello assegnato su Roma, o comunque viciniore spettatele in base al suo punteggio secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l’anno scolastico 2016\2017”.

Grande soddisfazione per la docente in questione che dopo oltre 8 anni di pendolarismo è riuscita a ritornare nel suo Comune di residenza.