Il principio che regola la mobilità dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria segue le stesse disposizioni previste per tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato. Anche per questa tipologia di insegnanti, infatti, le procedure di trasferimento e passaggio di ruolo rientrano nel quadro normativo che disciplina la mobilità del personale docente.
Comprendere come si applicano queste regole è fondamentale per i docenti interessati alle operazioni di mobilità 2026/2027. In particolare, è necessario conoscere quali disposizioni riguardano il vincolo triennale, le precedenze previste dal contratto e le specifiche situazioni che possono incidere sulle possibilità di trasferimento o passaggio di cattedra..
Anche per i docenti di educazione motoria nella scuola primaria si applica il vincolo triennale, previsto dalle norme che regolano la mobilità del personale docente. Ciò significa che il docente che ottiene una nuova sede attraverso le operazioni di mobilità è tenuto a rimanere nella scuola di titolarità per un periodo minimo di tre anni. Questo principio segue le stesse disposizioni previste per tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato.
Il vincolo triennale, tuttavia, non si applica ai docenti che beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, qualora abbiano ottenuto in precedenza la titolarità in una scuola situata fuori dal comune o dal distretto sub-comunale di riferimento. In questi casi, la normativa riconosce particolari condizioni che consentono una maggiore flessibilità nelle operazioni di trasferimento.
Sono inoltre esclusi dall’applicazione del vincolo triennale alcuni specifici casi previsti dalla normativa. Tra questi rientrano i docenti perdenti posto, coloro che risultano in esubero e i docenti che usufruiscono dei benefici previsti dall’art. 33 della legge 104/92. In tali situazioni, la tutela del personale docente prevale sull’obbligo di permanenza nella sede di titolarità.
Per quanto riguarda le precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, queste sono raggruppate per categorie e seguono un preciso ordine di priorità. Tali precedenze si applicano esclusivamente alle operazioni di mobilità territoriale, con alcune eccezioni legate a situazioni particolari di disabilità o gravi motivi di salute, come nel caso del personale non vedente o emodializzato, per i quali la precedenza è riconosciuta anche nelle operazioni di mobilità professionale.
Per quanto riguarda i docenti di educazione motoria nella scuola primaria, la normativa prevede che il dirigente scolastico proceda alla compilazione di una graduatoria d’istituto specifica, distinta da quella relativa ai docenti su posto comune, lingua inglese e sostegno.
Tale graduatoria è finalizzata a individuare l’eventuale docente perdente posto nel caso in cui si verifichi una contrazione dell’organico relativo all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria..
In seguito alle operazioni di mobilità, il docente che non dovesse trovare una collocazione definitiva resta a carico dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) della provincia in cui è stato immesso in ruolo.
In questi casi, il docente può essere utilizzato in soprannumero nella scuola in cui ha prestato servizio in precedenza oppure impiegato in specifici progetti didattici o attività di potenziamento, in attesa di una successiva sistemazione..
I docenti che usufruiscono dei benefici previsti dall’art. 33, commi 5 e 6, della legge 104/92 hanno la possibilità di richiedere la precedenza nelle operazioni di mobilità, anche interprovinciale, per ottenere una sede scolastica situata nel comune di residenza.
La stessa possibilità è prevista anche per il docente che assiste un genitore con disabilità, purché non ricoverato in una struttura sanitaria. Resta fermo che il docente che beneficia di tali disposizioni non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
I docenti di educazione motoria nella scuola primaria che intendono transitare su posto comune, così come i docenti titolari su posto comune che desiderano insegnare educazione motoria, devono presentare domanda di passaggio di cattedra nell’ambito delle operazioni di mobilità.
La mobilità verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria è tuttavia consentita solo ai docenti titolari su altro posto o classe di concorso in possesso della specifica abilitazione, conseguita a seguito del superamento del relativo concorso ordinario.