Come ben spiegato dal comma 1 dell’art.4 dell’OM 43 del 12 marzo 2026, per la mobilità docenti 2026/2027 saranno prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande.
Le domande di mobilità docenti 2026/2027 dovranno essere redatte, per via telematica attraverso le Istanze Online, dal 16 marzo al 2 aprile 2026. Il modello cartaceo e l’invio tramite PEC è consentita solamente, dopo la data del 2 aprile, presumibilmente tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, solo ai docenti individuati perdenti posto dopo la chiusura dei termini della mobilità. In tal caso i docenti perdenti posto dovranno utilizzare le apposite domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell’apposita sezione Mobilità, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.
Per avere valutato il bonus aggiuntivo di 10 punti, per tutti quei docenti che dal 2000/2001 al 2007/2008 hanno garantito continuità didattica per almeno un triennio senza mai presentare istanza di mobilità e successivamente non hanno mai utilizzato questo bonus “una tantum”, bisogna allegare alla domanda di mobilità apposita dichiarazione su un modello presente nella sezione mobilità del sito del MIM. Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al CCNI, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell’Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell’apposita sezione Mobilità del sito MIM, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di
valutazione allegate al CCNI e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione
prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza.
Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle
tabelle di valutazione allegate al CCNI della mobilità 2025/2028.
La dichiarazione dei servizi e la continuità del servizio per la mobilità docenti vanno allegati nell’apposita sezione della domanda di mobilità “Indicazione allegati”. Tali dichiarazioni devono essere compilate su moduli presenti nella pagina mobilità 2026/2027 del sito del MIM. L’allegato D è quello per la dichiarazione dell’anzianità del servizio, mentre l’allegato F è quello per la continuità del servizo nella scuola di titolarità.
Il docente che usufruisce del diritto ad una precedenza, deve documentare in modo preciso e puntuale tale diritto. A tal proposito si consiglia un’attenta lettura del comma 5 dell’art.4 dell’OM 43 del 12 marzo 2026. In tale comma è specificato che in merito alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1° gennaio 2026 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal 1° gennaio 2027 su tutto il restante territorio nazionale, gli Uffici scolastici territorialmente competenti tengono conto della disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo.
Quindi la documentazione per il diritto di precedenza, in particolare per le certificazioni mediche attestanti cure continuative o disabilità, vanno accuratamente dichiarate in modo conforme alla legge.