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Mobilità e titolarità nella secondaria superiore

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La Flc-Cgil chiarisce: Il comma 2 dell’art. 20 prevede che, qualora negli istituti di scuola secondaria di secondo grado dotati in passato di unico organico, si costituiscano organici distinti per “trasformazione” di precedenti corsi (anche sperimentali) in nuovi percorsi di studio come previsto dal riordino del secondo ciclo, i docenti titolari nella scuola possano esercitare l’opzione (in base alla graduatoria d’istituto) prima delle normali operazioni di mobilità per diventare titolari nel nuovo organico.
Con la nota del Miur si chiarisce che l’opzione si esercita non necessariamente per un solo anno (ovvero una volta soltanto) ma anche nel caso in cui la “trasformazione” avvenga gradualmente e, quindi, fino alla messa a regime della trasformazione anche nelle classi quarte e quinte.
Ovviamente questa modalità di acquisizione della titolarità non si applica in caso di attivazione ora di “nuovi” percorsi, nel qual caso si diventa titolari nel nuovo organico solo con le consuete procedure di mobilità in cui è prevista, comunque, una precedenza transitare tra i diversi indirizzi, e quindi organici, all’interno dello stesso istituto (allegato C, prima fase, lett. C).