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10.10.2026
Aggiornato alle 10:37

Mobilità scolastica, il servizio militare va riconosciuto anche ai fini dei trasferimenti

Continua il dibattito giurisprudenziale sulla delicata questione del riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato “non in costanza di nomina”.

Com’è noto, la Corte di Cassazione ha da sempre “bacchettato” il Ministero per la mancata previsione di un punteggio nelle graduatoria per le supplenze nel caso in cui il servizio militare (o il servizio civile ad esso equiparato) fosse stato prestato senza aver preventivamente ottenuto una supplenza.

Il caso del personale Ata

Più complessa la questione relativa al personale Ata, perchè in questo caso il punteggio viene riconosciuto, ma non come servizio specifico (punti 6), ma in quanto servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione (punti 0,60).

Secondo la Cassazione (cfr., tra tante, Corte di Cassazione, sentenza n. 22432 dell’8 agosto 2024), “non è illegittimo il DM n.50/2021 (…) nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di lavoro, un punteggio maggiore (…) rispetto al punteggio (…) che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.

Il “Testo Unico” della scuola

L’art. 485, comma 7 (per i docenti) e l’art. 569, comma 3 (per il personale Ata) del Testo Unico della scuola, prevedono testualmente che il periodo di servizio militare o di servizio civile “è valido a tutti gli effetti”.

Col tempo, però, i vari decreti che regolavano le graduatorie hanno cominciato ad escludere il riconoscimento del servizio militare, a meno che non fosse stato prestato in costanza di nomina.

Il fatto è che appare alquanto improbabile che ad un docente in possesso del relativo titolo di studio (dunque appena laureato) sia stata assegnata una supplenza, prima di essere chiamato a prestare il servizio militare.

La posizione della Magistratura

La questione è stata sottoposta al vaglio della Magistratura che ha da tempo affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorchè non prestato in costanza di nomina.

Con ordinanza n.5679/2020 (cui hanno fatto seguito varie altre pronunce), la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena validità del servizio militare (e del servizio civile ad esso assimilato) ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie scolastiche, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio sia prestato o meno in costanza di nomina.

Servizio militare e procedure di mobilità

Proseguendo in tale orientamento, la Cassazione – pronunciandosi su un ricorso in tema di mobilità del personale docente – ha recentemente affermato che “non vi sono ragioni per negare rilevanza al servizio militare svolto anche non in costanza di rapporto e per escluderne l’applicazione alle procedure di mobilità scolastica”, precisando che il relativo punteggio deve essere riconosciuto in modo integrale (Corte di Cassazione, sentenza n.24893/2026).

Tale sentenza fa seguito ad altra pronuncia (sentenza n. 6470 del 18 marzo 2026), con la quale la Cassazione ha stabilito che il punteggio da riconoscere nelle graduatorie per le supplenze è quello relativo al servizio specifico (12 punti), piuttosto che quello relativo al servizio aspecifico (6 punti).

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