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Mobilità, trasferimento d’ufficio soprannumerari: come avviene?

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Il timore per i docenti che potrebbero rimanere senza posto nell’attuale scuola di titolarità, non è solo quello di essere soprannumerari, ma anche di finire su ambito.

È utile sapere che nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

In particolare nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Nelle scuole secondarie invece non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

 I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: In scuole dell’ambito di titolarità; Poi in scuole di ambiti viciniori secondo la tabella di viciniorietà; Successivamente sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà;

Per ogni ambito lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità, prima nella scuola di titolarità, poi in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.