Home Mobilità Mobilità, vale il servizio da precario nelle scuole paritarie. Miur commissariato dal...

Mobilità, vale il servizio da precario nelle scuole paritarie. Miur commissariato dal Consiglio di Stato

CONDIVIDI

Il Ministero dell’Istruzione, o meglio, l’Ufficio scolastico di Messina, è stato commissariato dal Consiglio di Stato per non aver dato attuazione alla sentenza n. 4845 del 10/11/2017 che ordinava il riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola paritaria di alcuni ricorrenti penalizzati in sede dei trasferimenti.

Commissariato il Miur: 30 giorni per attuare sentenza

Nello speicifico, fanno sapere i legali Santi Delia e Michele Bonetti, i giudici di Palazzo Spada hanno”ordinato al dirigente amministrativo dell’Ufficio scolastico di Messina di dare esecuzione allo jussum giudiziale entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nominando fin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Messina, con facoltà di sub delega, il quale provvederà, in caso di persistente inottemperanza, a darvi esecuzione“.

Di conseguenza, i ricorrenti, in seguito all’attuazione della sentenza, otterranno il trasferimento presso la propria città di residenza. Se ciò non dovesse avvenire scatterà il commissariamento del MIUR, di cui, come scritto in precedenza, è stato già nominato il commissario.

Quello che suona come ultimo avvertimento in realtà è la conclusione di un tema, l’assegnazione dei punti di servizio nelle paritarie, che ha riguardato moltissimi Tribunali del Lavoro di tutta Italia, compresa una sentenza del Tar Lazio, che inizialmente aveva escluso però il Consiglio di Stato dalla giurisdizione del caso. Invece, in sede di appello, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del Tar ritenendosi competente (o meglio in possesso della giurisdizione) per decidere anche sulle questioni della mobilità dei docenti.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo“.

Quindi, l’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che, dopo numerose sentenze dei singoli tribunali, che hanno senza dubbio “fatto giurisprudenza”, arriva adesso un riconoscimento nazionale, che mette in discussione i principi generali delle operazioni di mobilità.

Illegittime le tabelle che escludono il servizio nelle paritarie

I giudici della sesta sezione di Palazzo Spada ricordano infatti che “la clausola del bando, oggetto di impugnazione, è stata già annullata dal Tribunale amministrativo con sentenze, diverse da quella in esame, passate in giudicato (tra le altre, sentenze 11 gennaio 2014, n. 326; 14 luglio 2015, n. 9427; 14 luglio 2015, n. 9425). L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di ‘atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri’ (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289)”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha rafforzato la tesi secondo cui sono illegittime e vanno sospese “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza2017