
Sono migliaia e migliaia, i docenti e il personale Ata, a cui è scaduto proprio il 30 giugno 2025 il contratto a tempo determinato. Questo personale scolastico è entrato, ormai da qualche giorno, in una situazione di disoccupazione e di valutazione dell’opportunità di richiedere la NASpI. Cerchiamo di capire quale sono le nuove regole NASpI per i disoccupati a causa della scadenza del contratto a partire dall’1 gennaio 2025.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nota come legge di bilancio 2025, ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al comma 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
La citata disposizione introduce, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di
disoccupazione NASpI, in presenza di specifiche condizioni.
Quando presentare la domanda
La domanda NASpI va presentata entro 8 giorni dalla scadenza del contratto per non perdere giorni d’indennità. Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, la NASPI decorre dalla data di presentazione della domanda e non dalla fine del contratto.
Procedura di presentazione della NASpI
La richiesta di istanza NASpI va inviata in modalità telematica a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando una delle seguenti procedure:
· Portale INPS (accesso con SPID, CIE o CNS) – funzione “NASpI invio domanda online”;
· Patronati;
· Contact Center INPS.

Requisiti personale scolastico
Fermo restante che hanno diritto alla NASPI i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato, a condizione di:
• Essere disoccupati in modo involontario;
• Avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni;
• Essere iscritti al centro per l’impiego.
Il personale scolastico con contratto a tempo determinato per accedere alla NASPI deve iscriversi come disoccupato al centro per l’impiego e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e successivamente il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)
Anche i supplenti con incarichi brevi hanno diritto all’indennità, a condizione che abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione lavorativa negli ultimi 4 anni.
La disoccupazione è considerata involontaria quando il rapporto di lavoro si conclude per cause non dipendenti dal lavoratore, come:
· scadenza del contratto;
· mancato rinnovo.
Durata dell’indennità di disoccupazione
La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.
Nel comparto scuola, tuttavia, è raro raggiungere la durata massima, poiché la presenza di periodi di disoccupazione, in particolare durante l’estate, riduce il numero complessivo delle settimane utili ai fini del calcolo dell’indennità da ricevere.