Home Attualità Naspi scuola negata ai precari: l’Inps riesaminerà le domande respinte

Naspi scuola negata ai precari: l’Inps riesaminerà le domande respinte

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Come abbiamo riportato in precedenza, nella giornata del 5 luglio il Coordinamento Precari Scuola Bologna e Modena ha denunciato davanti l’Inps la grave condizione in cui si trovano molti precari della scuola che si sono visti respingere la domanda di disoccupazione Naspi, a causa della mancanza di contributi di tutto l’anno o di molti mesi.

All’INPS, infatti, non risultano i contributi che il Ministero delle Finanze avrebbe dovuto pagare per i mesi di lavoro dei lavoratori a tempo determinato. Per i più fortunati, i contributi si fermano al 31 gennaio.

In seguito alla protesta, lo stesso coordinamento di precari ha fatto sapere di aver ottenuto una prima risposta dalla
Direzione Provinciale dell’INPS di Bologna.

L’INPS ha confermato, scrive il coordinamento, che i contributi sono stati versati, ma che è mancata da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze la trasmissione di una comunicazione che permetta di “agganciare” questi fondi ai codici fiscali dei singoli lavoratori.

Di conseguenza l’ufficio di Bologna ha trovato una provvisoria soluzione per gestire le domande di NASPI provenienti dai precari e dalle precarie della scuola:

Per chi lavora a scuola da poco tempo e, dai dati che risultano nell’ ”estratto conto contributivo” (area riservata del sito INPS), non ha contributi sufficienti per l’erogazione della NASPI:
La domanda di NASPI verrà comunque accolta, con una liquidazione provvisoria di un giorno; l’INPS provvederà al riesame d’ufficio delle domande, man mano che i contributi
verranno trasmessi dal MEF.

Per chi ha già visto la sua domanda respinta:
La domanda verrà di nuovo esaminata e accolta, come sopra.

Per chi già visualizza una parte dei contributi sufficiente, anche se non tutti quelli dovuti fino a giugno:
La prestazione verrà erogata, per il momento sulla base dei contributi già trasmessi; si procederà, anche in questo caso, al riesame d’ufficio man mano che i contributi del periodo gennaio- giugno verranno trasmessi.

Soddisfatto il coordinamento dei precari: “grazie alla nostra mobilitazione come Coordinamento Precari/ie, abbiamo
ottenuto un primo passo in avanti, perché le domande di NASPI dei/delle supplenti non verranno più rifiutate e viene predisposta una modalità chiara per gestire le domande. ‘Riesame d’ufficio’ vuol dire che i docenti non dovranno, come invece si prospettava, occuparsi di presentare il riesame ogni volta che i contributi verranno aggiornati. Il riesame avverrà in modo automatico”.

I precari però vogliono ulteriori garanzie e chiederanno “agli Uffici Scolastici Provinciali di Bologna e Modena e all’Ufficio Scolastico Regionale, che rappresentano il nostro datore di lavoro sul territorio, di adoperarsi perché il MEF sblocchi al più presto la situazione”.

Indennità Naspl

Intanto, possiamo ricordare che il personale della scuola può fare domanda dal 1° luglio per l’indennitàdi disoccupazione NASpl.

Per richiedere l’indennità, è necessario:

  • presentare la domanda entro 68 giorni dalla scadenza del contratto;
  • dare disponibilità all’INPS per lavorare;
  • presentarsi al Centro per l’Impiego dove verrà sottoscritto il Patto di Servizio personalizzato.

Quali requisiti per avere NASpl

Per quanto riguarda i requisiti, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

– siano in stato di disoccupazione;

– possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

– possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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