A seguito della privatizzazione del pubblico impiego (avviata con il D.lgs. 29/93, oggi codificata nel D.lgs. 165/01), il rapporto di lavoro del personale docente è disciplinato dal codice civile e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). L’istituto della “nomina”, atto pubblicistico autoritativo, appartiene al regime di diritto pubblico residuale e si applica solo ai casi in cui l’amministrazione eserciti poteri pubblicistici volti a costituire organi di rilievo costituzionale o concorsuale (es. nomine ministeriali dei presidenti e dei commissari esterni per gli Esami di maturità). Per quanto invece attiene agli atti di gestione del personale (di natura privatistica), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato D.lgs. 165/01, il dirigente scolastico agisce “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. Gli atti con cui vengono attribuiti compiti organizzativi non sono quindi provvedimenti amministrativi imperativi (“nomine d’imperio”), ma atti negoziali di gestione (conferimento di incarichi o deleghe di funzioni).
Nello specifico e a titolo di esempio: il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca definisce in modo tassativo le mansioni ordinarie del docente (attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento). Il ruolo di Coordinatore di classe o di Dipartimento disciplinare non è previsto dal CCNL né dal T.U. Scuola (D.lgs. 297/94) come mansione obbligatoria di profilo. Si tratta di deleghe di supporto organizzativo, figure che rientrano nella facoltà del dirigente scolastico di avvalersi di docenti per compiti organizzativi e gestionali ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/01. Per tali funzioni, in quanto aventi carattere accessorio ed extra-contrattuale, il conferimento dell’incarico richiede la previa disponibilità e l’accettazione espressa del docente: non rientra quindi nelle prerogative del dirigente scolastico quella di ordinare unilateralmente l’assunzione del ruolo di coordinatore a un docente che si dichiari indisponibile all’incarico (peraltro, senza che tale indisponibilità debba essere in alcun modo giustificata). In quanto attività aggiuntiva prevista dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), l’incarico, ove liberamente accettato, dovrà essere retribuito attingendo al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF/FIS) secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
D’altro canto, per completezza di informazione potrà essere utile precisare che alcune specifiche attribuzioni previste dalla legge non sono invece rifiutabili, in quanto compiti costituenti dovere d’ufficio: ad esempio, l’attività di segretario del Consiglio di classe (ex art. 5, comma 5, D.lgs. 297/94) oppure la presidenza del Consiglio di Classe (ex art. 5, comma 8, del D.lgs. 297/94).
Nel linguaggio scolastico quotidiano il termine “nomina” continua a essere usato, da docenti e dirigenti (forse strumentalmente, forse per ignoranza: chissà): è bene sapere che si tratta di un uso del tutto improprio, poiché tale istituto, dal punto di vista giuslavoristico, non è applicabile all’assegnazione dei ruoli di coordinatore di classe o di dipartimento, incarichi aggiuntivi a natura volontaria.
La dignità del ruolo docente si costruisce anche sulla base della conoscenza e rivendicazione dei propri diritti, oltre che dalla scrupolosa osservanza dei propri doveri professionali.
Ivan Cervesato