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Nelle assegnazioni i figli inferiori a tre anni valgono per lo sblocco e per la precedenza

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Chi si trova nelle condizioni di richiedere assegnazione provvisoria provinciale, deve sapere che i figli di età inferiore o pari a tre anni, l’età è calcolata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento, ha diritto alla precedenza come lavoratore o lavoratrice madre.
Se la domanda di assegnazione provvisoria viene fatta per altra provincia, il lavoratore o la lavoratrice madre oltre a godere della precedenza per avere un figlio di età inferiore a tre anni, non incorre, caso mai fosse entrato in ruolo dopo il settembre 2013, nel blocco triennale di chi non può essere assegnato in altra provincia. Quindi nelle assegnazioni provvisorie per il 2015-2016, i figli inferiori a tre anni valgono per lo sblocco e per la precedenza.
Quali sono i riferimenti normativi di quando su scritto? Per quanto riguarda la precedenza, nell’ipotesi di contratto di mobilità annuale del 13 maggio 2015, all’art.8 comma 1 punto IV è scritto: “Tra il il personale beneficiario delle precedenze ci sono le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”.
Questo significa che anche tutti i bambini che nel 2015 hanno compiuto i tre anni, rientrano nel diritto di assegnare la precedenza al padre e/o alla madre. La parte normativa che si riferisce al fatto che chi ha un figlio di età inferiore di tre anni non resta bloccato per tre anni nella stessa provincia, e quindi può avvalersi della facoltà di presentare domanda di assegnazione provvisoria, è l’art.7 comma 3 dell’ipotesi CCNI mobilità annuale 2015-2016.
In questo articolo è scritto che  il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1 settembre 2013, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano di alcune precedenze.
Tra l’elenco di queste precedenze compare proprio quella riferita all’art.8 comma 1 punto IV lettera i), cioè la precedenza assegnata alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che abbiano un figlio di età inferiore ai tre anni.