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Non c’è buona scuola senza rappresentanti

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Entro il 31 ottobre ogni anno si concludono le operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Alle assemblee che precedono le elezioni dovrebbero possibilmente partecipare tutti i docenti della classe, “al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto” (art. 21 O.M. n. 215/91).

Nella realtà questa informativa è spesso rapida ed esigua ed individuati, nel migliore dei casi, genitori disposti a candidarsi (nonostante non siano previste esplicite candidature) ed a restare al seggio, questi poi vengono lasciati da soli a gestire la situazione.

Non è improbabile debbano riunirsi seggi (art. 22) per ottimizzarsi le risorse umane e capita anche sempre più spesso che alcune classi restino prive di rappresentanti tra i genitori, segno soprattutto della sensazione di inutilità che spesso si prova nell’esercizio di questo ruolo, ma anche della mancanza di sollecitazioni che ricevono dalla scuola. La difesa del rappresentante non è una nostalgica apologia della partecipazione ma una necessità oggettiva, perché in assenza il consiglio di classe (e soprattutto quello di interclasse ed intersezione) non può assolvere un suo peculiare compito che è quello di “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni” (art. 5 D.L.vo n. 297/94).

A questo si aggiunga che, come specifica la nota esplicativa del 2008 al D.P.R. n. 235/2007 l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.L.vo n. 297/1994) è nel senso che il consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori. Dunque si tratta di una presenza indispensabile. Sicché, dal momento che tanto l’art. 37 del D.L.vo n. 297/94 quanto l’art. 6 dell’O.M. n. 215/91 affermano la valida costituzione dell’organo collegiale “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” ciò ha indotto ad ammettere situazioni di assenza di rappresentanza. Ma ciò non può valere per il consiglio di classe (ed in particolare di interclasse ed intersezione) laddove l’unica rappresentanza da esprimere è proprio quella dei genitori (salvo che nella secondaria di secondo grado dove ci sono anche gli studenti) senza dei quali, come si è detto, esso non può esercitare una sua peculiare funzione.

Le norme sulla partecipazione dovrebbero essere interpretate nel senso di garantirla.

Infatti, l’art. 22 comma 7 dell’O.M. 215/91prevede che tutti i genitori sono candidati in quanto facenti parte di un’unica lista. Al comma 8 si legge: “8. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio”. In caso di mancata elezione tutti i genitori hanno riportato lo stesso numero di voti (cioè 0).

È l’art. 44 comma 7 dell’O.M. 215/91, il quale nella sua ultima parte, nel disciplinare l’assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di istituto in caso di parità conclude: “lo stesso criterio (cioè la proclamazione secondo l’ordine di collocazione in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.” che riconosce validità anche alla mancanza di voto. In pratica anche se i candidati alle elezioni del consiglio di istituto non conseguono preferenze, e quindi sono tutti pari a voti zero, la proclamazione si fa secondo l’ordine in lista. Analogicamente quindi, poiché in consiglio di classe in caso di parità è previsto invece il sorteggio, questa appare la logica soluzione per ovviare al problema. Uno sguardo alle province autonome

Nell’ottica di rivalutare il ruolo del rappresentante il consueto sguardo alle norme delle province autonome.

A Trento la LP n. 5/2006 prevede che i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe (insieme a quelli eletti nel consiglio dell’istituzione) vadano a costituire la consulta dei genitori istituita presso ogni istituzione scolastica per favorire la partecipazione alla vita della scuola (art. 29) che tra l’altro è chiamata a formulare le proprie proposte riguardo al progetto di istituto (art. 18).

A Bolzano ai rappresentanti è riconosciuto nel sistema partecipativo un ruolo nodale. Infatti essi costituiscono il Comitato dei genitori (art. 10 LP n. 20/1995), il quale elegge il rappresentante nella Consulta provinciale dei genitori e concorre all’elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo/istituto, e durano in carica, a differenza dei nostri, tre anni… ed alle proposte di legge di riforma Sul piano invece delle proposte attualmente in esame, i DdL S933 e S3542 (art. 6, comma 6) prevedono la presenza dei rappresentanti all’interno del consiglio di classe, ma senza definirne il numero né le funzioni né i collegamenti con altri organi.

Infatti, con evidente necessità di maggiore chiarimento in merito ai rispettivi contenuti (art. 1, comma 4) gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione. Per quanto attiene il loro funzionamento, le istituzioni scolastiche adottano propri regolamenti i quali altresì stabiliscono (art. 4, comma 2) le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti, mentre (art. 6, comma 4) lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ciascuna classe.

Una Buona Scuola necessita di buoni rappresentati e norme chiare e vincolanti.