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Non si possono avere più di 20 alunni in una classe con disabili

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La normativa sulla formazione delle classi è fra quelle meno rispettate nella scuola italiana. Infatti, giungono spesso segnalazioni o quesiti sul tema. Soprattutto, pare che nelle scuole non si riesca a rispettare il numero di alunni per classe in presenza di disabili.
Ultima in ordine cronologico la domanda di una lettrice che ha chiesto spiegazioni in merito.

Proviamo a ricapitolare il quadro della situazione alla luce delle sentenze più importanti sul tema.

Lo sdoppiamento di una classe a Palermo

Il TAR Sicilia ha ordinato lo sdoppiamento di una classe in una scuola di Palermo. Stiamo parlando dell’ordinanza n. 1478/2017, presentata dai legali del sindacato Cobas, che ha imposto all’Amministrazione scolastica di sdoppiare una classe pollaio di un I.I.S.S. di Palermo riconoscendo “che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”.

Le altre sentenze

Sul tema ci sono moltissime sentenze: anche il Tar Toscana con la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 ha stabilito che se in una classe c’è uno studente disabile, non potranno esserci più di 20 alunni.

In quel caso, infatti, l’intervento del Tar si ebbe dopo il ricorso dei genitori di un alunno disabile contro la scuola frequentata, la prima classe di un Liceo linguistico composta da 31 alunni, tra cui 2 disabili.
Il numero eccessivo della classe del figlio, sostenne il Tar, con 31 alunni di cui 2 con disabilità grave, viola il “diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione scolastica per l’eccessivo affollamento”.

Si segnalano altri interventi in Sicilia: le sentenze del TAR Palermo n. 2250/2014 e n. 1831/2015 e dell’ordinanza n. 1338/2016

20 o 22 alunni?

Si era creato un equivoco negli anni scorsi in merito ad un punto: Il limite di alunni per classe con disabili è di 20 o 22 alunni?

Effettivamente, la nota dello scorso agosto del Miur, nota n. 1153, richiamando il D. Lgs. n. 66/2017, poneva che per la formazione delle classi, in presenza di alunni con disabilità, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.

Ma c’è stato un errore, perché il Dpr in questione, afferma che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
Per cui, la successiva nota del Miur ha corretto la precedente indicazione evidenziando che il limite è di 20 alunni per le classi iniziali, in presenza di situazioni di disabilità.