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Nuovo Pei. Per gli alunni con disabilità esonero sì o esonero no? Le posizioni opposte della FISH e del CIIS

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Quello che nel mondo della scuola viene definito nuovo Pei (e che di recente il Consiglio di Stato ha riabilitato smentendo la sentenza del Tar che rigettava il DI 182/2020), introduce la possibilità dell’esonero per gli alunni con disabilità, una questione molto controversa che, ad esempio, vede su posizioni opposte la FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), nella persona di Salvatore Nocera, favorevole a questo istituto di legge; e il CIIS (Coordinamento italiano insegnanti di sostegno) della presidente Evelina Chiocca, decisamente contraria.

Posizioni che si sono manifestate nell’ambito di un dibattito serrato nel corso della diretta di Tecnica risponde Live del 28 aprile.

La posizione di Salvatore Nocera: esonero sì

“L’esonero è stato introdotto dall’articolo 11 comma 13 del decreto legislativo n. 62/2017 sulla valutazione – ricorda l’avvocato Nocera – che consente agli alunni con un semplice disturbo specifico di apprendimento di prendere il diploma anche a fronte dell’esonero dalla lingua straniera. Qua invece, nell’ambito del Pei, l’esonero è stato introdotto perché nella scuola del primo ciclo – è scritto all’art 16 comma 2 della legge 104 – il Pei degli alunni con disabilità deve essere formulato non con riguardo ai programmi ministeriali ma con riguardo alle effettive capacità degli alunni, il che significa che se un alunno non ha determinate capacità – spiega l’esperto di inclusione – ha diritto alla promozione pure a fronte dell’esonero da talune discipline”.

“Il problema semmai – continua Salvatore Nocera – sarebbe l’abuso dell’esonero cui ricorressero taluni docenti (di certo pochissimi) per non avere fastidi didattici. Il Pei può anche prevedere l’esonero, non deve, ma può, cosa che chiedono peraltro spesso le famiglie”.

La posizione di Evelina Chiocca: esonero no

“Un conto è la personalizzazione del percorso (come disposto dalla legge 104 a favore degli alunni), che significa costruire un Pei sulla base delle capacità dell’alunno; altro conto è l’esonero – sostiene Evelina Chiocca -. La personalizzazione vuol dire che durante il tempo scuola sono definiti obiettivi a misura per l’alunno con disabilità: quindi da cosa dovremmo esonerare l’alunno che ha già obiettivi su misura? Si tratta di qualcosa di illogico”.

E sul DL 62 del 2017 la presidente CIIS chiarisce :”Si fa riferimento agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento che sono tutelati dalla legge 170/2010. Quella misura dell’esonero cui fa riferimento il professore Nocera è stata introdotta per gli alunni con DSA. In pratica, l’esonero in quei casi viene richiesto dalla famiglia o dallo stesso studente al consiglio di classe e il consiglio di classe potrebbe anche rispondere di no, quindi non possiamo mettere sullo stesso piano gli alunni con Dsa e gli alunni con disabilità. E ricordiamoci che anche quando gli alunni con Dsa venissero esonerati, verrebbe comunque effettuato un percorso differenziato, magari all’esterno; per gli alunni con disabilità non ha senso l’esonero, perché questi alunni hanno già un percorso costruito su misura: ma da cosa dovremmo esonerarli, dal percorso costruito su misura?”

Nocera ribatte…

Ma a questa argomentazione della presidente CIIS, Nocera ribatte: “Noi avvocati siamo abituati a vedere le norme giuridiche come sistema. Non esiste un sistema per alunni con Dsa e un sistema per alunni con disabilità. Ci sono due leggi diverse ma la logica interpretativa è la stessa – precisa -. Se l’esonero è sbagliato per gli alunni con disabilità, è sbagliato anche per gli alunni con Dsa, perché anche per loro si parla di personalizzazione, e non per nulla infatti la legge predispone per loro un Pdp, un progetto didattico personalizzato”.