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Obbligo di istruzione, caricamento dei dati relativi ai frequentanti in Anagrafe studenti – NOTA

Indice

Il cosiddetto Decreto Caivano pone in capo ai sindaci le attività di verifica dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e all’art. 12, comma 1, prevede che: «Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell’articolo 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge».

Per consentire l’assolvimento delle verifiche previste dal suddetto decreto, il MIM mette a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni i servizi web di ANIST di seguito riportati:

I dati relativi alle frequenze degli studenti presso le Istituzioni Scolastiche presenti in ANIST vengono acquisiti automaticamente dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) in via transitoria e fino al completamento del sistema ANIST, che coinciderà con la dismissione di ANS.

Per supportare l’adempimento delle finalità poste in capo ai Comuni, il MIM richiede ai Dirigenti Scolastici di provvedere al caricamento dei dati degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di riferimento all’interno dell’ANS entro il 24 ottobre 2025.

Il MIM precisa anche che non sarà necessario per i Dirigenti Scolastici procedere alla trasmissione di tali dati ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale.

LA NOTA

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