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Opzione cattedre orarie esterne è possibile solo su preferenze puntuali

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Nella mobilità 2017-2018 l’opzione per essere trasferiti su cattedre orario esterne oppure no, vale soltanto per le preferenze di scuola.

Infatti è utile sapere che nel modulo di domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo, nella sola preferenza puntuale su scuola sarà possibile richiedere, tramite un’opzione, le cattedre con completamento esterno.

Bisogna specificare che con il nuovo contratto della mobilità 2017/2018, le cattedre articolate su più scuole non si dividono più nelle due opzioni, cattedre tra scuole dello stesso comune con esclusione delle cattedre tra scuole di comuni diversi e cattedre tra scuole dello stesso comune e tra scuole di comuni diversi, ma ci sarà unicamente una sola tipologia di cattedra oraria esterna, ovvero quella formata tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi ma appartenenti allo stesso ambito territoriale.

Quindi solo chi richiederà le preferenze puntuali, che ricordiamo possono essere espresse per un massimo di cinque scuole del territorio nazionale, potrà scegliere di optare oppure no per le cattedre articolate su più scuole dello stesso ambito territoriale, in tal caso l’istanza di avere la titolarità in una cattedra oraria esterna verrà soddisfatta solo se gli interessati avranno barrato la casella del modulo-domanda.

È utile specificare che tale richiesta non è differenziabile sulle singole preferenze puntuali su scuola. Quindi se si optasse per avere cattedre articolate tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi ma appartenenti allo stesso ambito territoriale, questa opzione sarebbe valida per tutte le preferenze su scuola espresse nella domanda.

Tuttavia il sistema informatizzato per le modalità di assegnazione della cattedra lavorerà in base all’ordine di preferenza, verificando se nelle singole scuole ci sono prima disponibilità di cattedre intere e poi se ci sono disponibilità di cattedre esterne con completamento in una scuola dell’ambito.  Prevale comunque sempre l’ordine di preferenza, per cui se la prima preferenza ha disponibile una cattedra oraria esterna e la seconda preferenza invece ha disponibile una cattedra intera, se l’aspirante al trasferimento ha optato per le cattedre articolate su scuole dello stesso ambito, allora verrà soddisfatto sulla COE della prima preferenza espressa.

La norma che cambierà la sezione F delle preferenze su rappresentataè il comma 1 dell’art.11 del contratto sulla mobilità 2017/2018. In tale comma è scritto che nell’indicazione delle 5 preferenze su scuola, per le cattedre per cui è previsto il completamento in una o due scuole del medesimo ambito il movimento sarà disposto soltanto se gli interessati ne avranno fatto esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello di singole preferenze (si intende di scuole), e vale, pertanto, per tutte le preferenze. 

Per chi esprime preferenze di Ambiti o di province, concorre su tutti i posti disponibili a prescindere da cattedre interne o esterne. Le uniche disponibilità opzionabili per chi esprime Ambiti e province sono i CPIA, le scuole carcerarie e ospedaliere, i corsi serali e i licei europei.