
In caso di assenza per malattia, il dipendente deve restare a disposizione presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla normativa, per consentire consentire la verifica della reale incapacità lavorativa temporanea.
Questo vale anche per il personale docente e ATA.
Le cosiddette fasce di reperibilità sono fissate, per tutti i giorni indicati nel certificato medico (compresi sabato, domenica e giorni festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Conseguenze dell’assenza alla visita di controllo
Se il lavoratore risulta assente alla visita medica di controllo senza una giustificazione valida, si applicano delle sanzioni che comportano la perdita dell’indennità per malattia:
- Prima assenza non giustificata: perdita dell’indennità per un massimo di dieci giorni di calendario dall’inizio dell’evento.
- Seconda assenza non giustificata: riduzione del 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia.
- Terza assenza non giustificata: perdita totale dell’indennità a partire dalla data della terza assenza.
Procedura in caso di assenza
Nel caso in cui il medico incaricato del controllo domiciliare constati l’assenza del lavoratore, rilascia un invito in busta chiusa per una successiva visita di controllo presso l’ambulatorio.
L’eventuale mancata presenza a questa visita può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per la seconda assenza non giustificata.
Casi di esonero
Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 all’art. 4 ha previsto che non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
In questi casi, dunque, non è necessario per il dipendente rispettare le suddette fasce di reperibilità.



