Per permettere il controllo della reale impossibilità a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente in malattia deve rendersi reperibile presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla legge.
Gli orari di reperibilità, validi per tutti i giorni indicati nel certificato medico (inclusi sabati, domeniche e festivi), sono fissati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Se il lavoratore non è presente alla visita medica senza un motivo valido, perde in tutto o in parte l’indennità di malattia:
Se il medico incaricato del controllo domiciliare constata che il dipendente non è presente, lascia un avviso in busta chiusa per convocarlo a una successiva visita presso l’ambulatorio.
L’eventuale mancata presentazione a questo nuovo appuntamento comporta le stesse sanzioni previste per una seconda assenza ingiustificata.
Secondo l’articolo 4 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, non sono tenuti a restare a casa durante le fasce orarie di reperibilità i lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni:
In tali casi, il dipendente è quindi esonerato dall’obbligo di permanere presso il proprio domicilio nelle fasce orarie previste.