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Pensioni e legge di stabilità; sintesi dell’art. 12

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Titolo III del DDL Stabilità 2014
(…) Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)
(A) Deindicizzazione pensioni per il triennio 2014-2016.
1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti Pensionistici è riconosciuta:
a)nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. (…)
b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. (…)
c)nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. (…)
d)nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
(B) Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici.
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;
b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.
2. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
(C) Contributo di solidarietà per le pensioni elevate – (…)
(D) Requisito reddituale per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Nelle more di una complessiva revisione degli istituti assistenziali, con effetto dal 1° gennaio 2014, all’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo le parole “a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno dietà” sono aggiunte le seguenti: ”, a condizione che il soggetto possieda redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo annuale pari o inferiore a 60.000 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, redditi cumulati con quelli del coniuge di importo pari o inferiore a 80.000 euro. I limiti reddituali di cui al presente comma sono annualmente rivalutati sulla base della percentuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti
un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.” (…)