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Prima Ora | notizie del 25 agosto

25.08.2026
Aggiornato alle 12:04

Presa di servizio, si avvicina il 1° settembre: chi deve presentarsi a scuola e chi no

Manca ormai poco alla presa di servizio dei docenti. Migliaia tra neoassunti in ruolo, vincitori dei concorsi PNRR, docenti da GPS o GaE, personale ATA, trasferimenti, assegnazioni provvisorie e situazioni di congedo, tutte situazioni però diverse fra loro. Come riporta l’edizione odierna di ‘ItaliaOggi’, bisogna fare dunque una distinzione tra chi deve presentarsi personalmente a scuola e chi può differire l’assunzione di servizio.

I docenti neoassunti ad esempio, con decorrenza dal 1° settembre 2026, vedono segnare l’ingresso effettivo nella nuova sede e l’avvio del percorso dell’anno di prova. Il tutor che viene nominato diventa il principale punto di riferimento per il docente in anno di prova, lo affianca durante il percorso e contribuisce alla predisposizione dell’istruttoria finale destinata al Comitato di valutazione.

Chi deve presentarsi a scuola?

Fisicamente devono farlo i docenti e il personale ATA neoassunti in ruolo, i destinatari di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo e i vincitori del concorso PNRR senza abilitazione, titolari di contratto fino al 31 agosto 2027. Stesso obbligo – prosegue il quotidiano – per chi ha ottenuto trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo, per i destinatari di supplenze con decorrenza dal primo settembre e per il personale che rientra nella sede di titolarità dopo assegnazione provvisoria, utilizzazione, aspettativa, congedo, comando o fuori ruolo.

L’assenza ingiustificata può comportare la decadenza dalla nomina.

I docenti assunti nel 2025/26, se hanno superato anno di prova o conseguito il titolo richiesto, restano di norma nella stessa scuola. Se però, per il nuovo anno scolastico, ottengono assegnazione provvisoria o utilizzazione, la presa di servizio si effettua direttamente nella nuova sede assegnata, senza passaggio preventivo dalla scuola di titolarità.

Anche chi ottiene una nuova sede ma si trova in congedo o aspettativa oltre il primo settembre non deve interrompere l’assenza per firmare: la nuova scuola acquisisce d’ufficio la posizione giuridica. Resta sempre necessario prendere servizio per poter chiedere il congedo parentale.

Non esiste invece un obbligo generalizzato di presentarsi a scuola per una generica presa di servizio. La presenza il primo settembre è richiesta solo nelle specifiche situazioni di rientro, trasferimento o nuova nomina, oppure se il dirigente scolastico ha convocato regolarmente il collegio dei docenti. Illegittima una disposizione che imponesse indistintamente la firma a tutto il personale, senza una ragione specifica.

Ci sono poi dei casi in cui si differisce la presenza fisica senza compromettere la nomina. Ad esempio la docente in congedo obbligatorio di maternità o in interdizione anticipata o il personale impegnato in dottorata di ricerca, titolare di borsa di studio o beneficiario di assegni di ricerca, che può firmare e chiedere aspettativa o congedo straordinario per motivi di studio.

‘ItaliaOggi’ chiude poi con i casi di incompatibilità. Al momento della firma occorre dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro pubblici o privati incompatibili con l’impiego scolastico, comprese attività commerciali o imprenditoriali. Non è possibile accettare la nomina e chiedere subito un’aspettativa solo per mantenere o concludere un altro rapporto incompatibile.

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