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Perequazione pensioni

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Vista la comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica in data 26 ottobre 2007, prot. 7366 (dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2005 ed il periodo gennaio-dicembre 2006 è risultata pari a +2,0; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2006 ed il periodo gennaio-dicembre 2007 è risultata pari a +1,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e novembre 2007 la ripetizione dell’indice del mese di settembre 2007 e per il mese di dicembre 2007 la ripetizione dell’indice del mese di novembre 2007 maggiorato della variazione pari a + 0,1) il Ministero dell’Economia di concerto con quello del Lavoro, con decreto del 19 novembre (in G.U. n. 278 del 29/11/2007), dispone che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2006 è determinata in misura pari a +2,0 dal 1° gennaio 2007 (in effetti, i pensionati, come avvenuto l’anno scorso, non riceveranno alcun conguaglio in quanto l’aumento attribuito in via provvisoria a gennaio 2007 è risultato pari allo stesso valore, 2%, del dato definitivo Istat per il 2006), mentre la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2007 è determinata in misura pari a +1,6 dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/59 e successive modificazioni ed integrazioni sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, dove competa, e sulla pensione.