Home Personale Permessi diritto allo studio: rinnovato il CIR Lombardia

Permessi diritto allo studio: rinnovato il CIR Lombardia

CONDIVIDI

Lo scorso 1 luglio è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il quadriennio 2016 – 2019.http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/07/cir-def-permessi-dir-studio.pdf Può usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/1988 il personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminate, il personale con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con supplenza breve o saltuaria.

I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all’art. 3 del D.P.R. 395/1988, come di seguito specificati: a) corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute; b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall’ordinamento pubblico. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio e consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, agli Uffici dell’USR territorialmente competente, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

II personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre. II personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1 settembre al 20 gennaio dell’anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio. Gli Ambiti Territoriali, solitamente alla fine del mese di ottobre, pubblicano una nota con cui invitano il personale interessato a produrre domanda. I permessi vanno fruiti per anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre, contrariamente ai permessi previsti dal CCNL la cui fruizione va per anno scolastico.

Particolare attenzione sulla fruizione delle ore di permesso va posta all’art. 11 commi 1, 2 e 3. In particolare, in essi si legge: nell’ambito delle ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi; si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato; il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l’inclusione del giorno dell’esame nei 3 giorni per il diritto allo studio.