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Permessi legge 104/92, si possono utilizzare anche se l’assistenza è prestata nelle ore notturne: lo dice la Cassazione

Lara La Gatta

Non integra condotta sanzionabile l’utilizzo dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, anche qualora l’assistenza al congiunto disabile venga prestata esclusivamente nelle ore notturne.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, intervenendo in merito al caso di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli per avere trascorso alcune ore al mare con il figlio, nella fascia oraria 8:00-13:00, in due giornate in cui aveva fruito dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992 per l’assistenza alla madre invalida.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello, accogliendo il gravame, osservava come il datore di lavoro non avesse fornito la prova dell’omessa assistenza nella fascia serale e notturna, mentre il dipendente aveva dimostrato di avere effettivamente prestato cure alla madre dopo le ore 19:00.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte, confermando la decisione di merito, ha ribadito che l’onere probatorio relativo al presunto uso distorto o fraudolento dei permessi incombe sul datore di lavoro.

Nella fattispecie, non solo tale onere non risultava assolto, ma era altresì emerso che l’assistenza era stata prestata proprio nel lasso temporale in cui la persona disabile necessitava, in ragione di specifiche condizioni sanitarie, di un supporto continuativo.

La Corte ha quindi chiarito che la normativa di riferimento non impone che l’attività di assistenza si svolga necessariamente in coincidenza con l’orario di lavoro, trattandosi di un diritto soggettivo che non conosce vincoli di carattere temporale sotto tale profilo.

In applicazione di tali principi, il ricorso della società è stato rigettato, con conferma dell’illegittimità del recesso datoriale.

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