Il personale ATA che ha presentato domanda entro il 15 novembre scorso, se accettata, può fruire – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – di permessi retribuiti per la frequenza di corsi e la preparazione di esami, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi sono concessi, in particolare, per la frequenza di:
Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Il personale ATA che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Il personale ATA che ha richiesto e ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale (CCNL 18 gennaio 2024, art. 37).
Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.
La domanda, presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente, ha validità per tutto l’anno solare.
Quindi, per il 2026, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.